Автор: Arch. Gabriele Bellotti
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6 апреля 2020 г.
BLOCCO CANTIERI PRIVATI A SEGUITO DEL COVID-19 Si continua a parlare di Coronavirus e dell’emergenza che il nostro Paese sta affrontando. Il Covid-19 arriva anche nei cantieri edili. Dopo la chiusura di tutte le attività non essenziali, arriva anche lo stop dei cantieri edili pubblici e privati. Già in base a quanto era stato espresso dal DPCM 11 marzo 2020 , i committenti dovevano valutare con ponderazione quali attività potevano essere procrastinabili e quali indifferibili ed esigere dalle imprese e dai lavoratori il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte. Dopo gli ultimi sviluppi, con il DPCM 22 marzo 2020 , il Governo ha chiuso tutte le attività non essenziali, compresi i cantieri edili. Questo perché in cantiere è impossibile seguire le indicazioni anti-contagio in merito al rispetto delle misure di salute, prevenzione e protezione dal virus, quali l’attenzione alla distanza di sicurezza, la difficoltà di trovare mascherine e disinfettanti in quantità e qualità idonea e l’impossibilità di sanificare un cantiere edile. Con il DPCM 1 Aprile 2020 , il Governo ha prorogato la chiusura dei cantieri e, quindi, anche tutte le indicazioni e le misure di prevenzione anti-contagio rimangono in vigore fino al 13 aprile 2020 compreso . Nell’elenco delle attività che restano chiuse compare anche il codice Ateco 41, che interessa la "Costruzione di edifici" e, di conseguenza, le sue sottocategorie. In sostanza, sono sospese le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno. Fermi anche i lavori di completamento e finitura degli edifici, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture e altri lavori specializzati di costruzione. Quindi, stop a tutti i cantieri che riguardano l’edilizia privata , ad esclusione di alcune attività che rientrano nel codice Ateco 43 , che interessa i “Lavori di costruzione specializzati”, ovvero l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, elettronici, di illuminazione, idraulici e di riscaldamento, antincendio, distribuzione del gas, installazione ascensori e scale mobili e di irrigazione giardini , le attività che rientrano nel codice Ateco 39 , che interessa lavori di risanamento (rimozione amianto) e gestione dei rifiuti e i cantieri che interessano le opere pubbliche nel codice Ateco 42 (costruzione di strade, ferrovie, ponti e gallerie; costruzioni di opere di pubblica utilità; costruzione di altre opere di ingegneria civile) ad esclusione di opere idrauliche, lottizzazioni del terreno connesse con l’urbanizzazione e altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca. I cantieri che hanno dovuto sospendere i lavori a causa del blocco non dovranno pagare alcuna penale per ritardata consegna dei lavori, anche se il contratto le prevedeva . La ditta, anche se ha sottoscritto il contratto e incassato l’anticipo, potrà sempre comunicare lo stop del cantiere a seguito delle misure di contenimento del virus decise dal governo e invocare la causale Covid-19 come esimente. In previsione della ripresa delle attività lavorative , siano esse di cantiere o a livello condominiale (giardinieri, imprese di pulizia, manutentori, ecc.), sarà necessario osservare scrupolosamente delle linee guida anti contagio e diffusione del virus. Il responsabile addetto alla sorveglianza del rispetto delle misure sotto riportate è riconosciuto nella persona del Datore di Lavoro, in caso di imprese o aziende, e dell’amministratore in caso di condomini. Misure di sicurezza per prevenire il contagio, anche dopo la fine dell’emergenza: Esclusivamente in Lombardia, indossare sempre, ad ogni uscita di casa, la mascherina ( Ordinanza n. 521 del 04.04.2020 della Regione Lombardia ); rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro; indossare guanti e mascherina nel caso in cui per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori; sanificare gli ambienti di lavoro e wc e tutte le superfici e oggetti di uso comune; lavare le mani con soluzioni idroalcoliche all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici; igienizzare i mezzi di cantiere se utilizzati da più persone (dovranno essere igienizzati la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie, ecc.) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica; dare in dotazione agli operai i guanti; utilizzare ascensori e montacarichi (ove presenti) esclusivamente un operatore per volta, o, in alternativa, con l’impiego di mascherine. I comandi e le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso; evitare l’aggregazione, sfalsando, se necessario, le pause; stabilire turnazioni per la pausa pranzo e rispettare la distanza minima di un metro ogni lavoratore; fare turnazioni negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori; garantire la distanza di almeno 1 metro tra le persone preposte all’attività della consegna di merci e materiali in cantiere. Inoltre, essa dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica); affiggere sulle bacheche le disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020; conservare in cantiere, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti. Per qualsiasi dubbio in merito alla questione, non esitate a contattare la TREFOR PROJECT al numero 02 51 03 39 o scrivere una mail a info@treforproject.it , il nostro staff è a disposizione per fornire informazioni in merito alle misure da adottare nei cantieri.